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18 Marzo 2023

Il Radon: il nemico invisibile

Il Radon Rn è un gas nobile radioattivo naturale che si presenta come inodore, incolore e insapore. La sua presenza è certa nell’aria in quanto parte della famosa miscela ossigeno + azoto + anidride carbonica + altri gas, ma risulta ad ogni modo difficile da quantificare se non con opportuni rilevatori di cui si farà cenno nel prosieguo.

Se inalato con costanza oltre le soglie di sicurezza, è stato visto essere la seconda causa di cancro ai polmoni dopo il fumo di sigaretta. Ma perché parlarne? Sembra un qualcosa di astratto che apparentemente potrebbe non essere nel quotidiano delle abitazioni, dei locali commerciali comuni, dei garage: ebbene, non è così.

La sua presenza è osservabile all’interno delle cave di estrazione di materiale da costruzione (es. blocchi di calcarenite c.d. tufo), oppure anche nel terreno che ospita le fondazioni di una nuova costruzione e, perché no, anche di una costruzione esistente.

La sua origine è dovuta al decadimento nucleare del radioisotopo Ra-226 originato a sua volta dal capostipite U-238 (Uranio 238). Il suo stesso decadimento (tempo di dimezzamento di circa 4 gg) genera particelle alfa che poi vengono inalate dall’essere umano. Esse si propagano per diffusione, dalle zone in cui vi è maggiore concentrazione, per esempio il blocco di tufo contaminato, verso le zone a minore concentrazione, per esempio l’interno delle abitazioni di volume ristretto rispetto all’ambiente circostante (il cui volume è talmente grande da considerare quasi nulla la concentrazione di Radon): il problema è, quindi, più serio di quanto ci si potesse aspettare. Non è peregrino, infatti, compiere delle campagne di misura che portino a risultati estremamente negativi, spesso di tre o quattro volte sopra la soglia di sicurezza, ma, senza infondere allarmismi inutili, è anche molto comune trovare delle concentrazioni estremamente basse che scongiurano ogni pericolo.

Il contesto normativo

Il D.Lgs. n. 101/2020 abroga il precedente D.Lgs. n. 241/2000 e sancisce il recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom: prima del n. 101/2020, non era mai stata definita una normativa specifica che riguardasse la protezione della popolazione da gas ionizzanti, bensì ci si riferiva a linee guida europee. Esso introduce altresì importanti novità armonizzando l’intera disciplina sulla protezione dei lavoratori ed in particolare della gente comune esposta a concentrazioni elevate di Radon: si fissano finalmente dei livelli soglia di sicurezza espressi in Bequerel a metro cubo (la quantità di radiazione emessa da una sorgente si misura con una grandezza chiamata attività e rappresenta il numero di atomi che si disintegrano in un secondo: tale attività si misura in Bq).

Luoghi di lavoro

300 Bq/mc

Abitazioni esistenti

300 Bq/mc

Abitazioni costruite dopo il 31/12/2024

200 Bq/mc

Il D.lgs. 101/2020 stabilisce che, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, l’Italia deve dotarsi di un nuovo piano nazionale d’azione per il Radon sulla base del quale le regioni dovranno identificare le aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di gas Radon in aria.

Nello specifico, il datore di lavoro, deve provvedere alla valutazione della concentrazione del gas (tenendo conto anche del tempo di permanenza in un dato luogo), e quindi all’esposizione al rischio qualora vi sia la presenza di:

  1. Luoghi di lavoro sotterranei
  2. Luoghi di lavoro n locali semi sotterranei o situati al piano terra, localizzati in aree considerate prioritarie stabilite a livello regionale
  3. specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione radon
  4. stabilimenti termali

Se il livello misurato è inferiore alla soglia, la situazione è accettabile e sarà necessario lo svolgimento di nuove campagne di misura dopo otto anni o in conseguenza di possibili interventi che comportino lavori strutturali a livello dell’attacco a terra dell’edificio oggetto di valutazione nonché di tutti gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico dello stesso.

Se il livello misurato è superiore alla soglia, il datore di lavoro è tenuto ad attuare specifiche soluzioni tese a ridurre la concentrazione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, designando un esperto in interventi di risanamento Radon, rappresentato da figura normata dal n. 101/2020 che deve essere in possesso dei requisiti riportati nell’Allegato II dello stesso, ovvero:

  1. “abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili”
  2. “partecipazione a corsi di formazione dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, università, ordini professionali, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici. Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore che possono essere ricompresi all’interno delle normali attività di aggiornamento professionale”
  3. fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, l’iscrizione nell’albo professionale.

In particolare, il datore di lavoro dovrà attuare le soluzioni previste dal tecnico entro due anni dal rilascio della relazione tecnica e si occuperà di ripetere le campagne di misura con cadenza quadriennale. Qualora i risultati delle nuove misurazioni dimostrino l’efficacia delle adozioni dell’esperto di risanamento radon, riportando la concentrazione di Radon al di sotto dei livelli massimi, è necessario mantenere attive le misure correttive intraprese e ripetere le misurazioni dopo otto anni o a seguito di eventuali interventi che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra dell’edificio nonché di interventi volti a migliorare l’isolamento termico dell’edificio.

Qualora, invece, nonostante l’adozione delle soluzioni tecniche, la concentrazione media annua di Radon resti superiore al livello soglia, il datore di lavoro effettua la valutazione delle dosi efficaci annue per lavoratore, avvalendosi dell’esperto qualificato che rilascia una relazione i cui risultati manifesteranno l’eventuale superamento del valore limite di dose efficace identificato in 6 mSv/anno per ogni lavoratore esposto.

Se il valore di dose efficace è minore di 6 mSv/anno, i lavoratori vengono identificati come lavoratori non esposti, in caso contrario i lavoratori vengono identificati come lavoratori esposti. In particolare, i luoghi di lavoro saranno classificati come luoghi controllati ossia accessibili solo in base a specifiche procedure dettate dall’esperto qualificato.

Le novità introdotte: il D.Lgs. n. 203/2022

Il testo del 25 novembre 2022 introduce alcune novità.

  • Si inserisce una definizione specifica di luogo di lavoro sotterraneo, inteso come locale o ambiente con minimo tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dalla presenza o assenza del contatto diretto con il terreno circostante.
  • Si stabilisce che in luoghi lavorativi semisotterranei e collocati al piano terra le campagne di misura del Radon devono essere completate entro e non oltre 18 mesi dall’individuazione delle aree prioritarie.
  • L’art. 2 del D.Lgs. n.203/2022 inserisce nel D.Lgs. n.101/2020 l’art. 8-bis che garantisce l’accessibilità alle informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione per i lavoratori oltre che agli esercenti, agli individui, pazienti e altre persone soggette a esposizioni mediche, imponendo alle Autorità di pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali le informazioni nei settori di competenza.
  • L’art. 22 del D.Lgs. n.203/2022 modifica l’art. 109 del D.Lgs. n. 101/2020 relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti sostituendo il comma 9 che ora prevede l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti.
  • L’art. 24 del D.Lgs. n.203/2022 modifica l’art. 111 del D.Lgs. n. 101/2020 in materia di formazione dei lavoratori portando da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti. Si indica, inoltre, che la formazione in radioprotezione per i lavoratori (commi 2, 3, e 4 dell’art. 111) integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del Testo Unico di Sicurezza n. 81/08, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
  • L‘art. 23 del D.Lgs. n.203/2022 modifica l’art. 110 del D.Lgs. n.101/2020 portando ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti. Si giunge anche all’introduzione del comma 1-bis che conferma che la formazione in radioprotezione dei dirigenti e preposti (comma 1 dell’art. 110) integra quella prevista dall’art. 37, comma 1, del Testo unico di Sicurezza n. 81/08 per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti. 
  • L’art. 25 D.Lgs. n.203/2022 modifica l’art. 115 del D.Lgs. n.203/2022 sostituendo il comma 3: nel caso in cui un datore di lavoro si avvalga di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro, o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del Decreto Radiazioni Ionizzanti, il datore di lavoro committente dovrà adottare, coordinandosi con il datore di lavoro di quei lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del Decreto 101/2020.
  • Si precisa la definizione di livello di riferimento, diverso dal concetto di livello di azione. Per livello massimo di riferimento si intende la quantità presente in una determinata circostanza di radiazioni ionizzanti come quelle del Radon, sopra le quali non è appropriata l’esposizione, ribadendo, dunque, che:
    • per livello di azione si intende la concentrazione che supera numericamente la soglia di sicurezza, per cui risultano obbligatori interventi di risanamento. In presenza dell’abitazione civile si ammette una soglia di sicurezza di 300 Bq/mc, per cui si parla di livello d’azione su una concentrazione, per esempio, di 350 Bq/mc.
    • per il livello di riferimento sono richiesti risanamenti anche con concentrazioni di poco inferiori alla soglia posta come sicura, per esempio 260 Bq/mc, poiché non ne si considera comunque appropriata l’esposizione in quanto ci si trova prossimi ai limiti.

Misurare la concentrazione di Radon

Le misure possono essere svolte con molteplici strumenti, sia nel breve e sia nel lungo termine. Gli approcci di campionamento si distinguono in:

  • Istantaneo, per prendere la concentrazione in un preciso istante temporale senza considerarne eventuali fluttuazioni: si rivelano utili in casi in cui si è abbastanza certi del pericolo e del superamento dei limiti di sicurezza
  • Continuo, per valutare ogni variazione di concentrazione da correlare a tutti i parametri scatenanti
  • Integrato, per valutare le concentrazioni medie in intervalli di tempo prestabiliti

Le campagne di rilevamento, inoltre si distinguono per l’approccio di misura:

  • Attivo, perché basato sull’aspirazione forzata di aria, con utilizzo di strumentazione attiva che fornisce direttamente la concentrazione senza analisi successive (cd rivelatori real-time)
  • Passivo, perché basato sul registrare i decadimenti radioattivi (con emissione di particelle alfa) attraverso la naturale diffusione del gas, per poi elaborare i dati in laboratorio

In genere, salvo specifici casi, si preferiscono le campagne di misura passive svolte in modo continuativo suddividendo il periodo di indagine in due semestri a causa delle continue e giornaliere fluttuazioni della concentrazione di Radon. I dispositivi più utili per misure di questo genere, semestrali e quindi poi annuali, sono i dosimetri passivi: piccoli e facilmente occultabili in caso di necessità estetiche.

Sono costituiti da una camera di plastica all’interno della quale si pone un polimero rivelatore a tracce (CR-39) che fornisce come risultato una concentrazione media nel semestre. Per risalire alla concentrazione, basti pensare che le particelle alfa prodotte dal Radon scalfiscono la superficie del polimero rivelatore, e la maggiore o minore presenza di tracce si traduce in laboratorio in Bq/mc. 


Alcune soluzioni per abbassare la concentrazione

La cosa più semplice da fare in un ambiente chiuso contaminato è la seguente: arieggiare. La concentrazione, infatti, dipende dal volume dell’ambiente considerato: se si fa in modo di accrescere tale volume, grazie alla presenza di aria esterna non contaminata, la concentrazione pericolosa cala a picco.

Questa soluzione è, quindi la più banale, ma risulta anche di tipo provvisorio. Si rivela necessario, spesso, intervenire con appositi scambiatori d’aria che possano prelevare aria contaminata dall’interno, conservandone il calore, ed immetterne dall’esterno non contaminato. Oggi, in commercio, anche grazie alla diffusione del problema, i prezzi dei suddetti scambiatori sono diventati veramente abbordabili ed il più delle volte richiedono installazioni che non comportino né spese e né rimodulazioni eccessive degli ambienti. 

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