Skip links
18 Giugno 2023

Il nuovo codice degli appalti pubblici: generalità

Con la pubblicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023), in vigore dal primo aprile 2023 con norme aventi efficacia a partire dal primo luglio 2023, sono introdotte alcune novità su norme e linee guida di attuazione in materia di contratti pubblici.

Avvisi o bandi pubblicati prima della data di efficacia delle norme, continuano a dover applicare le disposizioni previgenti. Si è inoltre stabilito il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, nel quale rimarranno in vigore ancora molte delle norme dell’attuale codice (D.Lgs. n. 50/2016) e dei Decreti Semplificazioni (DL 76/2020) e Semplificazioni Bis (DL 77/2021), di cui fanno specie i contratti PNRR e PNC.

Nell’art. 1 del Codice dei Contratti Pubblici si legge che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Con il principio della fiducia, definito all’art. 2, si favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici.


La digitalizzazione

Uno dei punti chiave principali del nuovo codice è la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dell’appalto.

Si dovranno adottare, in via integralmente digitale, procedure di affidamento ed accesso agli atti ed esecuzione dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti avranno l’obbligo di introdurre metodi e strumenti elettronici di modellazione digitale avanzata, BIM (“Building Information Modeling”, clicca qui per saperne di più), per l’edilizia e le infrastrutture negli appalti pubblici.

È chiara quindi la volontà di una migrazione verso strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, per la progettazione e realizzazione di opere di nuova costruzione ed anche per interventi su costruzioni esistenti.

Il Codice definisce l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), art. 22, come composto da:

  • banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 23);
  • fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC);
  • piattaforme di approvvigionamento digitale;
  • procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.

Tale ecosistema consente:

  • la redazione o l’acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
  • la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
  • l’accesso elettronico alla documentazione di gara;
  • la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico;
  • la presentazione delle offerte
  • l’apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
  • il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Alcune novità: il RUP

Nel nuovo codice appalti la figura del RUP cambia nome rispetto al D.Lgs. 50/2016: si parla, infatti, Responsabile Unico del Progetto, a cui sono affidate le fasi di:

  • programmazione;
  • progettazione;
  • affidamento;
  • esecuzione

La nomina del RUP spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, e può essere scelto all’interno della stessa stazione appaltante, anche tra i dipendenti con contratto a tempo determinato, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’Allegato I.2[1] del Codice.

Alcune novità: programmazione e progettazione

La durata del programma relativo a beni e servizi è stabilita come triennale e non più biennale come nell’attuale codice (D.Lgs. n. 50/2016), per uniformità rispetto al programma dei lavori.

Nel nuovo Codice sono state modificate anche le soglie per i lavori che richiedono l’inserimento nei programmi: in tal caso il riferimento normativo è per totali stimati pari o superiori a 150.000€.

I servizi, invece, se di importo stimato pari o superiore a 14.000€, vanno inseriti nel programma triennale.

La progettazione in materia di lavori pubblici viene semplificata (art. 41) e si articolerà, ora, in due livelli:

  • progetto di fattibilità tecnico-economica;
  • progetto esecutivo.

Alcune novità: appalto integrato Design Build DB

All’art. 44 del nuovo Codice appare che sarà la stessa stazione appaltante, o l’ente concedente, a stabilire discrezionalmente se è opportuno che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e la contemporanea esecuzione di lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. L’unica eccezione a tale facoltà è fatta per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

Alcune novità: l’affidamento

Sarà l’art. 50 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici a disciplinare le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia, introdotte dal DL n.76/2020, affinché le procedure siano accelerate e semplificate.

Se si parla di LAVORI si procede come di seguito:

  • importo inferiore a 150.000 €: affidamento diretto
  • importo pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici;
  • importo da 1 milione di euro a soglie comunitarie, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici.

Se si parla di SERVIZI E FORNITURE (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione) si procede come di seguito:

  • importo inferiore a 140.000€: affidamento diretto;
  • importo pari o superiore a 140.000€ e fino alle soglie di rilevanza comunitaria: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici.

Nelle procedure di affidamento per i contratti sotto soglia, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che non ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta (art. 53).

All’art. 60 è confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento. Tale condizione era già prevista dall’art. 29 DL n. 4/2022.

Il meccanismo di revisione prezzi si applica al verificarsi di alcune particolari condizioni che determinano la variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio. L’ipotesi che sussiste corrisponde ad una variazione superiore al 5% dell’importo complessivo originario, e opera nella misura dell’80% in relazione alla quota dell’importo variato.

co-economica approvato. L’unica eccezione a tale facoltà è fatta per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

Alcune novità: gli illeciti professionali

La nuova disciplina definisce i requisiti di ordine generale, specificando e prevedendo elementi di incertezza al fine di eliminarli. Sono disciplinati, agli artt. 94-95-96, i capi di esclusione. Mentre all’art. 98 è normato l’illecito professionale grave, parlando dell’esclusione di un operatore economico quando ricorrono:

  • elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
  • idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore;
  • adeguati mezzi di prova.

La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell’entità della lesione inferta.

Alcune novità: accettato il subappalto a cascata

Come da art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici, è possibile ricorrere al subappalto a cascata. In tal modo si adegua ulteriormente l’istituto alla normativa ed alla giurisprudenza europea con la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi e valutarsi caso per caso.

 

[1] Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dal presente allegato.

Vedi anche artt. 4-5 dell’Allegato I.2.

Guarda
Scorri